Menu
X

A chi spetta provare che il difetto era presente al momento dell’acquisto

DOMANDA: Ho acquistato un’auto nuova da circa 4 mesi, e da circa due settimane il motore mi da dei problemi quando accelero, perché perde potenza. Il meccanico mi ha detto che potrebbe essere un danno costoso. Ho contattato la concessionaria, la quale mi dice che prima di attivare la garanzia devono verificare che io abbia fatto un uso corretto del veicolo. Cosa intendono? Possono sottrarsi alla garanzia?

COSA DICE LA LEGGE: Lei è coperto da garanzia, e la concessionaria dovrà eliminare il difetto da lei riscontrato, a meno che non provi – e dovrà essere quest’ultima a farlo, non lei – che si tratta di un danno ascrivibile unicamente a responsabilità dell’acquirente.

L’argomento è stato trattato approfonditamente dalla Corte di Cassazione Civile, che con la sentenza n. 13148/20, depositata il 30 giugno 2020, ha ribadito alcuni importanti concetti in materia. In particolare, ha chiarito che dal disposto di cui all’art. 129 e seguenti del Codice del Consumo, discende in capo al venditore una responsabilità nei confronti del consumatore per ogni e qualsivoglia difetto di conformità del bene compravenduto, a patto che si tratti di vizio esistente al momento della consegna e manifestatosi entro due anni dalla stessa.

Va, quindi, compreso anzitutto che la garanzia è uno strumento di protezione non certamente finalizzato a tenere indenne l’acquirente, per un periodo di due anni, da qualunque intervento di manutenzione del mezzo, ma semplicemente a offrire una copertura temporale post vendita rispetto al rischio di manifestazione non immediata di vizi esistenti al momento della consegna.

Il consumatore, qualora riscontri la sussistenza dei suddetti vizi, avrà un termine di due mesi dalla scoperta per effettuare la relativa denuncia al venditore. L’art. 132, comma 2, Cod. Cons., poi, accorda una presunzione a favore del consumatore secondo cui si presume che i difetti manifestatisi entro sei mesi dalla consegna fossero già esistenti in quel momento, salvo che il vizio sia del tutto incompatibile con la natura stessa del bene. Si tratta di una vera e propria presunzione, che può essere superata solo da una prova di segno opposto, che però dovrà essere data – e qui sta la vera garanzia – non dal compratore, bensì dal venditore.

Superati i sei mesi dalla consegna – ma non è per sua fortuna il suo caso – l’onere prova della sussistenza del vizio già al momento della consegna passerà al consumatore.

Desideri approfondire questo argomento o richiedere una consulenza? Clicca sul nome dell’autore che trovi sopra il titolo.

Nessun Tag inserito
Torna alla Home

© Copyright 2017 Cosa dice la Legge. Tutti i diritti sono riservati. P.IVA 03595790274